Il TAR del Lazio – sezione staccata di Latina (Seconda sezione) ha messo la parola fine a una lunghissima controversia tra il Consorzio di Bonifica Valle del Liri e una serie di società coinvolte nella realizzazione dell’Alta Velocità lungo la tratta Ceprano–San Vittore del Lazio.

Con la sentenza n. 151/2026, pubblicata il 20 febbraio 2026 (udienza del 9 febbraio 2026, relatore Massimiliano Scalise, presidente Ines Simona Immacolata Pisano), il Tribunale amministrativo ha dichiarato estinta per prescrizionela domanda risarcitoria e, “comunque”, l’ha anche respinta nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra tutte le parti.

La richiesta: danni per circa 10 milioni

Foto: Michael Gaida / Pixabay

Il Consorzio sosteneva di aver subito danni per una somma complessiva vicina ai 10 milioni di euro, attribuiti ai lavori dell’Alta Velocità e alla collocazione di alcuni tralicci dell’elettrodotto di servizio. In particolare, nel ricorso venivano indicati:

  • danni agli apparati di telecontrollo e telecomando degli impianti irrigui consortili “Destra Fiume Gari”;
  • danni a impianti e aree consortili;
  • alterazioni e danni alla rete idrografica e ai canali di bonifica;
  • criticità legate ai tralicci dell’elettrodotto lungo la tratta.

Tra i soggetti chiamati in giudizio figurano, tra gli altri, RFI (subentrata a TAV), AlstomConsorzio IRICAV UnoICLA Costruzioni GeneraliVianini Lavori, vari consorzi e numerose compagnie assicurative (Allianz, Unipol, Generali, Zurich, HDI, Lloyd’s). Due società, Intercantieri Vittadello e Probi, risultano non costituite.

Una causa iniziata nel 2005 e rimbalzata tra giudici

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

La vicenda nasce con un’azione civile avviata dal Consorzio nel gennaio 2005 davanti al Tribunale di Cassino. Da lì, il contenzioso ha attraversato anni di passaggi:

  • nel 2007 Cassino dichiara il difetto di giurisdizione (secondo quel giudice doveva decidere il giudice amministrativo);
  • nel 2011 il TAR dichiara a sua volta difetto di giurisdizione (ritenendo la questione da giudice ordinario);
  • nel 2013 intervengono le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16883/2013, 5 luglio 2013): stabiliscono che la controversia è del giudice amministrativo e rinviano al TAR;
  • nel 2014 il TAR dichiara il giudizio estinto perché, dopo la decisione della Cassazione, la causa non viene riassunta nei termini;
  • nel 2015 il Consorzio ripropone un nuovo ricorso al TAR;
  • nel 2022 il TAR lo dichiara inammissibile con sentenza “semplificata”;
  • nel 2025 il Consiglio di Stato (sentenza n. 1038/2025, 10 febbraio 2025) annulla quella decisione per motivazione “assente o apparente” e rimanda al TAR;
  • nel 2026 arriva la decisione definitiva del TAR di Latina.

Perché il TAR ha rigettato: prescrizione e “nuovo giudizio”

Foto Sara Minelli © Imagoeconomica

Il punto centrale della sentenza 2026 è la prescrizione. Per il TAR, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 5 luglio 2013, il Consorzio avrebbe dovuto riassumere la causa entro 3 mesi davanti al giudice indicato come competente, per conservare gli effetti della domanda (in particolare l’effetto di interruzione/sospensione della prescrizione). Non avendolo fatto, il procedimento si è estinto e non ha più “protetto” la pretesa risarcitoria dal decorso del tempo.

Di conseguenza, quando il Consorzio ha riproposto l’azione con il ricorso del 1° aprile 2015, per il TAR si trattava di un giudizio nuovo e autonomo, non idoneo a salvare gli effetti della vecchia domanda.

Il TAR distingue poi i termini di prescrizione:

  • 10 anni per pretese basate su responsabilità contrattuale legata alle convenzioni (e quindi, secondo il TAR, comunque prescritte “ai principi del 2015”);
  • 5 anni per pretese da fatto illecito verso altri soggetti (prescrizione già maturata nel 2010).

“In ogni caso” domanda non provata

Il Tribunale aggiunge che, anche se la prescrizione non ci fosse stata, la richiesta sarebbe stata infondatata per carenze di allegazione e prova: mancherebbero elementi sufficientemente chiari su quando i danni si sarebbero verificati, quali condotte specifiche li avrebbero causati e a chi imputarli, oltre a una quantificazione ritenuta basata su stime non adeguatamente verificabili e su costi risalenti nel tempo.

Sono state inoltre giudicate inammissibili alcune richieste istruttorie (testimoni e consulenza tecnica) perché ritenute troppo generiche o “esplorative”.

Esito finale

Il TAR:

  • dichiara la domanda estinta per prescrizione e comunque la respinge;
  • dispone spese compensate tra tutte le parti;
  • ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).

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